Art. 28.
(Disciplina delle autorizzazioni
e delle attività).

      1. L'autorizzazione per l'esercizio di un'impresa di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, sia privati che pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, è rilasciata dal questore della provincia in cui ha sede la direzione operativa dell'impresa al titolare o legale rappresentante che:

          a) sia in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore e di un'esperienza lavorativa nel settore del recupero dei crediti ovvero della riscossione non inferiore a cinque anni;

          b) non sia stato condannato con sentenza irrevocabile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme vigenti che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme vigenti in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, ovvero per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

          c) sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

      2. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rilasciata per l'intero territorio nazionale. Il questore che rilascia l'autorizzazione ne dà comunicazione agli altri questori eventualmente interessati dall'ambito territoriale del progetto organizzativo e tecnico-operativo di cui all'articolo 3.
      3. Per attività di recupero stragiudiziale dei crediti si intende l'attività di recupero di crediti insoluti presso i debitori e di trasmissione delle disponibilità finanziarie

 

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e dei beni recuperati ai clienti creditori, dietro corresponsione di onorari e di rimborsi spese, svolta anche con l'ausilio degli agenti di recupero e con qualsiasi altro mezzo di comunicazione, epistolare, telefonica e telematica.
      4. Le imprese assumono gli incarichi nell'ambito territoriale indicato nel progetto organizzativo e tecnico-operativo di cui all'articolo 3, ed esercitano le attività autorizzate, salve le comunicazioni epistolari o che comunque non richiedono un contatto, anche telefonico, personale e diretto, a mezzo di agenti di recupero dei crediti dipendenti o collaboratori, iscritti nel registro di cui all'articolo 10 ed autorizzati ai sensi dell'articolo 29, ovvero, con l'assenso del committente, attraverso altra impresa o agenti di recupero dei crediti con i quali sono stati sottoscritti accordi associativi o di collaborazione, anche saltuaria.
      5. L'ampliamento territoriale del progetto organizzativo e tecnico-operativo è approvato, nei modi e nelle forme di cui all'articolo 3, dal questore che ha rilasciato l'autorizzazione. L'attività di recupero dei crediti svolta per corrispondenza o mediante mezzi di telecomunicazioni non comporta necessità di ampliamento del progetto organizzativo e tecnico-operativo, anche qualora sia diretta al di fuori dell'ambito territoriale del progetto stesso.
      6. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento vigenti, i titolari dell'autorizzazione di cui al comma 1 devono:

          a) annotare nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), anche le somme riscosse e quelle versate al committente;

          b) assicurare la costante conformità delle attività degli agenti di recupero dei crediti alle regole tecniche e alle norme di condotta stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge;

          c) comunicare, a richiesta degli interessati, l'esistenza di trattamenti di dati che possano riguardarli, e osservare le altre disposizioni vigenti per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

 

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      7. Le informazioni e le notizie raccolte possono essere trattate nei limiti e per le finalità dell'incarico ricevuto. Al termine dello stesso incarico, la relativa documentazione e i dati in essa contenuti possono essere conservati e utilizzati esclusivamente per finalità di recupero dei crediti o per altri specifici obblighi di legge o di regolamento nei limiti ed entro gli specifici termini stabiliti dal codice di deontologia e di buona condotta previsto dall'articolo 118 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
      8. Gli obblighi di cui ai commi 6, lettera c), e 7 devono essere osservati anche dagli agenti di recupero dei crediti. Delle eventuali violazioni è data notizia al Garante per la protezione dei dati personali.