1. L'autorizzazione per l'esercizio di un'impresa di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, sia privati che pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, è rilasciata dal questore della provincia in cui ha sede la direzione operativa dell'impresa al titolare o legale rappresentante che:
a) sia in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore e di un'esperienza lavorativa nel settore del recupero dei crediti ovvero della riscossione non inferiore a cinque anni;
b) non sia stato condannato con sentenza irrevocabile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme vigenti che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme vigenti in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, ovvero per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
c) sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
2. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rilasciata per l'intero territorio nazionale. Il questore che rilascia l'autorizzazione ne dà comunicazione agli altri questori eventualmente interessati dall'ambito territoriale del progetto organizzativo e tecnico-operativo di cui all'articolo 3.
3. Per attività di recupero stragiudiziale dei crediti si intende l'attività di recupero di crediti insoluti presso i debitori e di trasmissione delle disponibilità finanziarie
a) annotare nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), anche le somme riscosse e quelle versate al committente;
b) assicurare la costante conformità delle attività degli agenti di recupero dei crediti alle regole tecniche e alle norme di condotta stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge;
c) comunicare, a richiesta degli interessati, l'esistenza di trattamenti di dati che possano riguardarli, e osservare le altre disposizioni vigenti per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
7. Le informazioni e le notizie raccolte possono essere trattate nei limiti e per le finalità dell'incarico ricevuto. Al termine dello stesso incarico, la relativa documentazione e i dati in essa contenuti possono essere conservati e utilizzati esclusivamente per finalità di recupero dei crediti o per altri specifici obblighi di legge o di regolamento nei limiti ed entro gli specifici termini stabiliti dal codice di deontologia e di buona condotta previsto dall'articolo 118 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
8. Gli obblighi di cui ai commi 6, lettera c), e 7 devono essere osservati anche dagli agenti di recupero dei crediti. Delle eventuali violazioni è data notizia al Garante per la protezione dei dati personali.